Statuto

Allegato “A” all’atto n. 15716/6237

di rep. Notaio Silvia Teodora Masucci

STATUTO “FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA VIVA ALE – ETS”

(in sigla “FONDAZIONE VIVA ALE – ETS”)

Preambolo
La costituzione della presente Fondazione è stata promossa per onorare la memoria della Dott.ssa Alessandra Bisceglia, giornalista, autrice televisiva, giovane donna dotata di grandi capacità professionali ed umane, oltre che di un talento e un coraggio fuori dal comune; un esempio grande e semplice per tutti, affetta, sin dalla nascita, da una malformazione vascolare gravissima e rara, comincia la sua battaglia insieme alla sua meravigliosa famiglia con determinazione, dignità, coraggio e costanza, superando quotidiani e fondamentali problemi e ostacoli di ogni genere.
Ha dedicato ogni giorno della sua vita a regalare sorrisi e parole di conforto non solo agli amici, ma a tutti coloro che si avvicinavano a lei perché chiedevano “aiuto” e individuavano in Alessandra la maturità per ottenere un sostegno “adulto”. Alessandra ha detto: “Sono le condizioni peggiori a rendere le situazioni straordinarie!” ed in un racconto ha scritto “Ho capito che c’è un tempo per tutto……. Ma per arrivare a queste conclusioni nella mia vita ho dovuto combattere per tutto il tempo…”.
Alessandra “lascia le rotelle per mettere le ali” il 3 settembre 2008 improvvisamente, a quasi ventotto anni.

TITOLO I  DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA’ E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA VIVA ALE – ETS”, in sigla “FONDAZIONE VIVA ALE – ETS”.

ART. 2) SEDE

La sede della Fondazione è stabilita in Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in via Nomentana n. 133.

L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA’

3.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione – nel ricordo di Alessandra Bisceglia, della sua forza, del suo sorriso e del suo coraggio – persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007.

3.2. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall’organo direttivo.

3.3. Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

3.4. Nell’esercizio delle attività di interesse generale sopra riportate e considerato il precipuo interesse della Fondazione per l’attuazione di interventi di sostegno nel settore delle  Anomalie Vascolari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si specificano di seguito le attività e gli obiettivi che potranno essere messi in atto:

  • A) promuovere e sostenere lo studio, la ricerca e la conoscenza nell’ambito delle Anomalie Vascolari congenite ed elevare il livello delle possibilità terapeutiche;
  • B) promuovere rapporti con Centri a livello nazionale e internazionali collaborazioni per attività di diagnostica strumentale e terapia chirurgica delle Anomalie Vascolari e sostegno alle attività;
  • C) promuovere e sostenere la formazione universitaria e post-universitaria tramite l’istituzione di borse di studio e/o master di specializzazione;
  • D) promuovere l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • E) attivare centri di diagnosi e indirizzo terapeutico per le Anomalie Vascolari, assistenza medica, psicologica e sociale al paziente e alla famiglia;
  • F) promuovere e sostenere attività svolte a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle persone affette da Anomalie Vascolari congenite e delle loro famiglie;
  • G) promuovere iniziative socioculturali per divulgare la necessità del superamento delle barriere architettoniche e culturali;
  • H) promuovere e sostenere attività formative del volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi la Fondazione potrà:

  • a) Stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi indicati;
  • b) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  • c) stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  • d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
  • e) Promuovere e organizzare seminari, stabilmente o/e saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
  • f) Collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero;
  • g) Sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
  • h) Svolgere attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri Enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
  • i) Compiere studi e ricerche;
  • l) Curare l’attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie, e l’edizione di opere di terzi;
  • m) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l’espletamento della propria attività;
  • n) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  • o) Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 4) DURATA

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero).

Ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell’art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Art. 6) SOCI COMPONENTI DELLA FONDAZIONE E REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

6.1 I componenti della Fondazione si dividono in:
– Soci Fondatori:  le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione della Fondazione ed hanno costituito la dotazione patrimoniale iniziale. I soci Fondatori godono degli stessi diritti, doveri e obblighi di tutti gli altri soci senza distinzione alcuna;

– Soci: coloro i quali, a seguito di richiesta fatta pervenire al consiglio direttivo, acquisiscono tale qualifica previa specifica deliberazione positiva del Consiglio direttivo e conseguente iscrizione nel Libro dei Soci. Al Socio potrà essere richiesto di versare una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito dal Consiglio direttivo.

I soci fondatori e i soci godono senza distinzione dell’elettorato attivo e passivo.

6.2. Possono partecipare alla Fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall’organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni:

  • essere di buona condotta morale;
  • non avere riportato condanne a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
  • non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
  • non essere destinatari dell’applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
  • essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora i partecipanti alla Fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7) AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

7.1. E’ consentita l’adesione alla Fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla Fondazione dovrà presentare all’organo direttivo una domanda scritta contenente:

  • l’indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
  • l’indicazione dell’attività svolta in via principale;
  • la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
  • l’impegno a versare il contributo al fondo di dotazione.

L’organo direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente del presente statuto e l’inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L’ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro dei partecipanti alla Fondazione.

L’ammissione alla Fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall’organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L’organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione.

7.2. E’ inoltre facoltà del Consiglio direttivo ammettere nella Fondazione come Soci onorari ovvero benemeriti, non tenuti al versamento di alcun contributo al fondo di dotazione, coloro che, rispettivamente, si siano particolarmente distinti nei campi di interesse della Fondazione ovvero abbiano posto in essere ed attuato particolari attività/iniziative a favore della Fondazione medesima.

ART. 8) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla Fondazione hanno diritto di:

  • partecipare alla vita dell’ente mediante l’esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
  • rivestire cariche sociali;
  • essere informati sulle attività della Fondazione;
  • esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
  • agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall’art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
  • denunciare i fatti che ritengono censurabili all’organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla Fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall’organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della Fondazione.

Ogni partecipante alla Fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’organo direttivo.

La Fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA’ DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla Fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni partecipante alla Fondazione può recedere ad nutum dalla Fondazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno due (2) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

Il recesso del partecipante alla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

ART. 12) ESCLUSIONE

Il partecipante alla Fondazione può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione dal presente statuto;
  • l’avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
  • l’avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
  • l’essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L’esclusione deve essere decisa con decisione dell’organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell’organo direttivo, al partecipante alla Fondazione escluso.

L’esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla Fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l’esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell’opposizione il partecipante alla Fondazione è reintegrato nella Fondazione con effetto retroattivo.

L’esclusione del partecipante alla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l’esclusione diviene efficace.

ART. 13) MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

TITOLO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo e, al suo interno: il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere; se nominato, il Segretario Generale;
  3. il Comitato Scientifico;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico.

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L’assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione. E’ organo di indirizzo e orientamento generale della Fondazione e come tale può essere consultato dal Consiglio direttivo ogni volta che ne ravveda l’opportunità.

Sono riservate alla competenza dell’assemblea:

  • la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • l’approvazione del bilancio d’esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
  • l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’Assemblea ha altresì facoltà di nominare un Presidente onorario della Fondazione.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla Fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla Fondazione da almeno 2 (due) mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell’assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla Fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dall’organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla Fondazione almeno 8 (otto)  giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all’organo direttivo; ove dall’avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l’avviso stesso sia iniviato a ciascuno dei partecipanti alla Fondazione almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando  se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia.

L’avviso di convocazione deve indicare:

  • il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
  • la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
  • le materie all’ordine del giorno;
  • le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 3 (tre) giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i partecipanti alla Fondazione e l’organo direttivo e l’organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell’argomento.

ART. 17) QUORUM DELL’ASSEMBLEA

Ciascun partecipante alla Fondazione ha diritto a un voto; i partecipanti alla Fondazione che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei partecipanti alla Fondazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono salvi i casi in cui la legge o il contratto sociale richiedano il consenso unanime dei partecipanti alla Fondazione.

Al partecipante alla Fondazione che non consenta alle seguenti decisioni:

trasformazione, fusione e scissione

spetta il diritto di recesso da esercitare nei modi indicati dal presente statuto.

ART. 18) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all’art. 2500 octies, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della Fondazione siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall’art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono decise dall’organo direttivo.

Ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 19) SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L’assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione.

Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei partecipanti alla Fondazione a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

  • a) la data dell’assemblea;
  • b) l’identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
  • c) le modalità e i risultati delle votazioni;
  • d) l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  • e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L’intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L’avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l’indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell’organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell’assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede sociale sino all’inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell’assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 20) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun partecipante alla Fondazione può farsi rappresentare in assemblea, da un altro partecipante alla Fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla Fondazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o Fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l’intervento, ma, in quest’ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di cinque partecipanti alla Fondazione.

La rappresentanza può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione.

TITOLO V DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 21) ORGANO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

L’organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

  • revoca;
  • rinuncia;
  • morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
  • estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all’art. 29 cod. civ., l’organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

L’amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta all’organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall’organo di controllo.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell’organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede l’assemblea.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell’organo direttivo, alle stesse provvede l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 22) POTERI DELL’ORGANO DIRETTIVO

L’organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Esso provvede a predisporre il programma delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali e a:

– promuovere e realizzare le iniziative, le manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

– nominare il Tesoriere della Fondazione, e se del caso, il Segretario generale, ed approvare gli eventuali regolamenti interni per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;

– assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alla vigente normativa;

– nominare i componenti del Comitato scientifico, attribuendogli le funzioni e determinandone il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

– predisporre il bilancio;

– accettare mediante delibere prese con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica nuovi Soci;

– deliberare in merito all’accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione nonché in merito all’alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione;

– deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, le modifiche dello Statuto;

– deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, lo scioglimento della Fondazione;

– delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione ad uno o più dei Suoi membri;

– accertare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica, l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento automatico della Fondazione.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO GENERALE 

23.1. Quando è costituito un Consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l’assemblea.

Il Presidente del Consiglio direttivo convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l’organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, e l’organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

All’organo direttivo non spetta alcun compenso per l’attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’ufficio.

23.2. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l’attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente è investito dalla rappresentanza legale della Fondazione e dell’uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

23.3.  Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio stesso.

Il Tesoriere, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione economica corrente della Fondazione e quindi:

– predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi;

– coordinare gli aspetti di carattere amministrativo, contabile, fiscale in proprio o mediante l’ausilio di professionisti esterni;

– svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Nell’esercizio delle sue facoltà ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo contabile con possibilità di aprire e chiudere conti correnti gestire i rapporti bancari tutti. Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e firma.

23.4. Il consiglio può nominare tra i suoi membri il Segretario generale, che resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Direttivo stesso.
Il Segretario Generale,  nell’ambito dei programmi stabiliti dal Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente della Fondazione e quindi:

– dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione;

– sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione;

– svolge tutte le altre mansioni a lui eventualmente attribuite dal Direttivo e dal Presidente.

ART. 24) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente, se nominato.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto della nomina.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 25) RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 26) IL COMITATO SCIENTIFICO

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionale, potrà avvalersi dell’opera di un Comitato Scientifico composto da cinque a nove componenti nominati dall’Assemblea dei soci per un periodo di tempo stabilito all’atto della nomina e comunque non superiore a cinque  anni e possono essere riconfermati.
Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dall’assemblea ed è membro attivo di diritto del consiglio direttivo. La carica di Presidente del comitato Scientifico è incompatibile con la carica di Presidente della Fondazione.
I componenti il Comitato vengono sostituiti dall’Assemblea in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

  • a) esprime pareri in ordine a singole iniziative medico-scientifiche della Fondazione;
  • b) Formula progetti di studio e ricerca;
  • c) Certifica le persone e gli enti meritevoli dell’assegnazione di premi o/e borse di studio sulla base di bandi di concorso approvati dal Consiglio Direttivo;
  • d) assiste il Consiglio Direttivo su argomenti di carattere medico, culturale e scientifico.

19.6 Il Consiglio Direttivo potrà emanare un regolamento interno per disciplinare le mansioni, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Scientifico.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell’organo di controllo provvede l’assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ..

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d’ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall’ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell’organo di controllo è determinato all’atto della nomina e per l’intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell’organo di controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall’art. 27 che precede, nei casi previsti dall’art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l’assemblea.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

– controllano l’amministrazione della Fondazione, vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;

– si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

– possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L’esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell’art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l’organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 31) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 32) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 33) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l’estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto sociale entrerà in vigore, salvo quanto appresso precisato, al momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuando a trovare applicazione, in precedenza, le disposizioni statutarie già approvate e le disposizioni di legge che regolano, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Tuttavia, resterà comunque applicabile la normativa fiscale ovvero di rilevanza ed effetti fiscali previgente regolante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ivi incluso l’utilizzo della pregressa locuzione “ONLUS” nella denominazione sociale, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore e comunque, ai sensi dell’art. 104, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 117/2017, non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, all’entrata in funzione del Registro unico nazionale.

ART. 36) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Firmato: Serena Bisceglia

Silvia Teodora Masucci