CONGEDI E PERMESSI EQUIPARATI PER MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

DAL “VIVA ALE NOTIZIE” N°47, DEL 4 APRILE 2022

Rubrica Helpline in collaborazione con l’avvocato E. Stasi Referente legale Fondazione Viva Ale e M. Matrantuono Assistente Sociale Comune di Lavello

Nei mesi scorsi, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI+, in collaborazione con LEDHA, componente lombarda della Federazione, hanno avviato un’interlocuzione con l’INPS volta a modificare la politica concessoria dell’Istituto in merito ai permessi e ai congedi previsti dalla Legge 104/92 (articolo 33, comma 3: tre giorni di permesso mensile) e dal Decreto Legislativo 151/01 (articolo 42, comma 5: congedo straordinario di due anni), che escludeva la possibilità per una parte dell’unione civile di accedere ai due benefici volti all’assistenza di una persona con disabilità alle stesse condizioni previste per i coniugi uniti in matrimonio.

La Circolare dell’INPS. n. 38 del 2017 prevedeva infatti che la parte di un’unione civile potesse ottenere sia il permesso di tre giorni che il congedo straordinario solo per assistere l’altra parte dell’unione e non potesse invece beneficiare dei due istituti per assistere il parente dell’altra parte dell’unione.

Le associazioni hanno dunque segnalato all’Istituto che tale conclusione era incompatibile con il divieto di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale e della disabilità di derivazione euro unitaria, come pienamente recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 216/03 e dalla Legge 67/06.

Con la Circolare n. 36/2022 l’INPS ha pienamente accolto le argomentazioni proposte dalle associazioni, estendendo l’accesso ai permessi e ai congedi previsti dalla legge 104/92 e dal Decreto Legislativo 151/01 anche ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali uniti civilmente che debbano prestare assistenza a una persona con disabilità parente dell’altra parte dell’unione.